Leggendo la Circolare 24/E, si potrebbe concludere che gli edifici plurifamiliari con un unico proprietario non ottengono il Superbonus 110% solo per i lavori di efficientamento energetico, ma che possono accedere alla detrazione maggiorata per gli interventi di messa in sicurezza antisismica. Il paragrafo 1.1 della circolare esordisce spiegando che “Sono ammessi al Superbonus gli interventi effettuati dai condomìni, di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio, nonché gli interventi realizzati sulle parti comuni degli edifici stessi per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati”. Subito dopo l’Agenzia spiega perché gli edifici plurifamiliari con un unico proprietario sono esclusi dal Superbonus. Il paragrafo non cita gli interventi di messa in sicurezza antisismica. Per questi lavori, la circolare pone come condizione che gli edifici si trovino in zona a rischio 1, 2 o 3. Si tratta di una dimenticanza o, invece, gli edifici plurifamiliari con un unico proprietario possono ottenere il Sismabonus 110% ma non l’Ecobonus 110%? La risposta 329 dell’Agenzia sembra voler aggiustare il tiro. Citando il paragrafo 1.1 della circolare 24/E sull’obbligo di costituzione in condominio per gli edifici plurifamiliari, la risposta cita (erroneamente ?) sia gli interventi di efficientamento energetico sia quelli di miglioramento antisismico.
Tuttavia rileggendo il Decreto Rilancio, è palese che gli interventi sismici non siano contemplati nella locuzione di “condominio” (art. 119 c.4) o “parti comuni” bensì richiamati esclusivamente all’ambito di applicazione del generico “edificio“ di cui all’articolo 16 del Dl 2013.
Rileggendo la Circolare esplicativa al paragrafo 1.1 non si parla di interventi sismici ma solo energetici.
Riassumendo: l’articolo 119 comma 1,2,3 e 10 identifica i requisiti in ambito energetico, limitando il campo di applicazione del superbonus 110 rispetto all’ecobonus da cui esso discende: condomini, U.I. unifamiliari e U.I. funzionalmente indipendenti.
L’articolo 119 c.4 (ed escluso volutamente il 10 perché lo stesso non cita le disposizioni sismiche impartite dal 4), invece, estende il 110 agli interventi sismici di cui al DL 2013 comma 1 bis-1 septies che non facevano discrimine sulla natura delle proprietà.
Pertanto nella risposta 329 il richiamo che fa l’Agenzia, facendo rientrare dalla finestra il sismabonus nell’alveo dell’ambito di applicazione soggettiva del superbonus energetico appare tirato per i capelli, una pezza senza alcun evidente appiglio legislativo.
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